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Le attività svolte dal Sistema di protezione civile sono definite dalla legge 225/92 come "quell’insieme delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, presenti sul territorio, e di gestione di potenziali situazioni di emergenza anche attraverso l’elaborazione di procedure d’intervento previste nella pianificazione territoriale e di emergenza. Tutto ciò organizzato con leggi di settore e procedure definite, capace di contrastare l'impatto sulla comunità (popolazione, beni, servizi e ambiente) di qualsiasi evento e/o emergenza (sia di origine naturale sia causata dall'uomo), attraverso lo studio, l'addestramento, la preparazione, la correlazione, la cooperazione e l'applicazione coordinata di tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili". E’ il caso di ricordare che fra le attività di protezione civile, oltre a quelle, per così dire tradizionali, sono da qualche anno comprese quelle relative all’organizzazione e gestione dei cosiddetti grandi eventi (articoli 5 e 5 bis della Legge 401/01).
La protezione civile è un Sistema che opera, nei momenti di normalità, per sviluppare attività di previsione, prevenzione e studio dei diversi rischi che incombono sul territorio e, in emergenza, si attiva per fornire le risposte operative migliori possibili. Il sistema della protezione civile è un sistema complesso, nel quale operano sinergicamente moltissimi enti, istituzioni, strutture operative diverse e che riguarda da vicino ogni singolo cittadino. L'attività del sistema della protezione civile è regolata da un insieme di norme, statali e regionali, che consentono di governare e gestire le diverse situazioni che si presentando nella quotidianità e nella gestione delle diverse emergenze, per salvaguardare la vita e i beni dei cittadini e l'ambiente.
In Italia la "protezione civile" è un sistema,
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composto da tutte le strutture che operano per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Con la legge del 24 febbraio 1992 (n° 225), l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (attraverso il Capo Dipartimento della Protezione civile) e composto, come dice il primo articolo della legge "dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
La legge 225/92 individua le strutture operative del sistema nazionale della protezione civile nei corpi, istituzioni ed organizzazioni di seguito elencati:
* Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
* Forze Armate;
* Forze di Polizia;
* Corpo Forestale dello Stato;
* Servizi Tecnici Nazionali;
* Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica;
* Strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
* Corpo Nazionale Soccorso Alpino.
Ciascuna di queste componenti svolge il proprio ruolo specifico in occasione di emergenze.
Il coordinamento del sistema, a seconda del tipo di emergenza, spetta a soggetti diversi. Di seguito vediamo le competenze del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni, delle province, dei Prefetti e dei Sindaci.
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